
ORDINE
L'informatica insegna l'analisi
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La natura insegna la regola (HBU)
Il nuovo welfare Deus meumque ius Il PRIMO ATTIVATORE bioetico per I DIRITTI UNIVERSALI

Sovranità "la confusione di codici e il grido disperato di Dio"
Il POPOLO E' SOVRANO - "uomo, conosci te stesso" - Tempio di Apollo a Delfi
“Sovranità” è stato uno dei termini chiave del linguaggio politico a partire dalla prima età moderna e, spesso in accezioni e derivazioni improprie (come “sovranismo”), continua a esserlo anche oggi. Il suo senso, però, è sempre stato vago e fragile in virtù di una contraddizione esplosiva: alle sue origini c’è una crisi estrema, la fine della legittimazione dall’alto dell’autorità, della teologia politica medievale. “Sovranità” è dunque un ponte gettato sul vuoto del silenzio di Dio, è lo sforzo disperato, ma al contempo irrinunciabile, di distinguere il potere dalla nuda forza mantenendolo ancorato a un principio, in un contesto in cui la sola sostanza del potere rimane il consenso. (Luigi Alfieri -L’OMBRA DELLA SOVRANITÀ)
Nell’ambito del costituzionalismo moderno, la teoria della sovranità popolare è strettamente collegata al suffragio universale e alla sua progressiva affermazione (Democrazia; Diritto di voto). Questo forte collegamento emerge, in particolare, nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese del 1793, in cui viene affermato che la sovranità risiede nel popolo (art. 25) e che il popolo sovrano è costituito dall’universalità dei cittadini (art. 7 Cost. Francia 1793). Non è un caso, invece, che la Costituzione francese del 1791, che prevedeva un suffragio di tipo censitario (esplicitato nella distinzione tra cittadini c.d. attivi e cittadini c.d. passivi; Cittadinanza. Diritto costituzionale) parlasse piuttosto, secondo l’impostazione di J.-E. Sieyès di sovranità della nazione, anziché di sovranità popolare.
Nel corso dell’Ottocento, proprio per negare il fondamento filosofico-giuridico del voto universale e attenuarne la carica dirompente, alcuni studiosi hanno teorizzato l’esistenza di di una sovranità della Ragione (Guizot), ma, soprattutto, di una sovranità dello Stato, vero e proprio caposaldo del positivismo giuridico tedesco del XIX secolo (Diritto costituzionale), teorizzata, in particolare, da C.F. von Gerber, P. Laband e G. Jellinek. Di sovranità popolare parla, invece, il massimo esponente del radicalismo inglese, J. Bentham.
Dal punto di vista dei testi costituzionali, anche se non mancano eccezioni già nel corso del XIX secolo (art. 1 Cost. Francia 1848), il principio della sovranità popolare trova la sua definitiva consacrazione nelle Carte costituzionali successive al primo dopoguerra (art. 1 Cost. Germania 1919; artt. 1 ss. Cost. Francia 1946; art. 20 Legge fondamentale Germania 1949; artt. 2-3 Cost. Francia 1958; art. 1 Cost. Spagna 1978). Analogamente, anche la Costituzione italiana stabilisce, all’art. 1, co. 2, che «la sovranità appartiene al popolo», specificando, però, subito dopo, che lo stesso popolo «la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» medesima. (Fonte: Treccani.it)
Autodeterminazione etica per i diritti umani
Valori chiave
Proprio come il dolore non è piacevole per te, è così per gli altri. Conoscere questo principio di uguaglianza va oltre il rispetto e la compassione. Suman Suttam
La comunità internazionale ha iniziato il suo incredibile impegno per i diritti umani attraverso l’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948. Da allora, la comunità internazionale ha trasferito i potenti principi della DUDU in strumenti legali internazionali, regionali e domestici. La DUDU non era intesa come vincolante legalmente, ma l’integrazione delle sue norme in numerosi trattati vincolati successivi (conosciuti anche come “Convenzioni” e “Patti”) fa si che, al giorno d’oggi, le norme della DUDU abbiano un indiscutibile valore legale. Due dei valori chiave alla base dell’idea dei diritti umani sono la dignità umana e l’uguaglianza. I diritti umani possono essere definiti come quegli standard di base che sono necessari per una vita dignitosa. La loro universalità è derivata dal fatto che tutti gli esseri umani sono uguali. Non dovremmo, e non possiamo, fare discriminazioni.
Queste due credenze, o valori, sono veramente tutto ciò che è richiesto per aderire all’idea dei diritti umani, e queste credenze sono difficilmente discutibili. Questo è il motivo per cui i diritti umani ricevono supporto da ogni cultura nel mondo, da ogni Governo civilizzato e da ogni grande religione. È riconosciuto quasi universalmente che il potere dello Stato non può essere illimitato o arbitrario; deve essere limitato almeno dal fatto che tutte le persone, all’interno della propria giurisdizione, possano vivere con la garanzia di poter soddisfare le esigenze minime per una vita dignitosa.
Molti altri valori possono essere tratti da questi due principi fondamentali e possono aiutare a definire in modo più preciso come, nella prassi quotidiana, le persone e le società civili dovrebbero coesistere. Per esempio:
Libertà: perché la volontà umana è parte importante della dignità umana. Essere costretti a fare qualcosa contro la propria volontà avvilisce lo spirito umano.
Rispetto per gli altri: perché una mancanza di rispetto per gli altri non consente di apprezzare la loro individualità ed essenziale dignità.
Non-discriminazione: perché l’uguaglianza nella dignità umana significa che non dovremmo giudicare i diritti e le opportunità delle persone sulla base delle loro caratteristiche.
Tolleranza: perché l’intolleranza indica una mancanza di rispetto per la differenza; e uguaglianza non significa uniformità.
Giustizia: perché persone uguali in dignità si meritano uguale trattamento.
Responsabilità: perché il rispetto dei diritti degli altri comprende la responsabilità delle proprie azioni nello sforzarsi per la realizzazione dei diritti di uno e di tutti. (https://www.coe.int/it/web/compass/what-are-human-rights-)
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